Ammissione alla prima liceo

 

Come allievo regolare

 

Senza esami d’ammissione - art. 42 RSL

 

a)    da scuole medie ticinesi pubbliche o private riconosciute:

·      licenza con la menzione per le scuole medie superiori.

 

Chi intende seguire il latino deve superare un esame scritto e orale in latino se non ha frequentato il corso opzionale di latino nella scuola media.

 

Chi intende seguire il francese 2 (avanzati) deve superare un esame scritto e orale in francese se non ha frequentato il corso opzionale di francese nella scuola media.

 

b)    da scuole pubbliche di altri cantoni o da scuole svizzere all'estero:

·      compimento entro l'anno civile dei quindici anni d'età;

·      curricolo scolastico regolare di nove anni conforme alle prescrizioni O/RRM;

·      sufficienti conoscenze della lingua italiana.

 

Con esami d’ammissione - art. 43, 44, 45 RSL

 

a)    da scuole medie ticinesi pubbliche o private riconosciute:

·      licenza senza la menzione per le scuole medie superiori.

 

Esame scritto e orale: italiano, tedesco, scienze, matematica.

L'esame è superato con al massimo una insufficienza non inferiore al 3.

 

Chi intende seguire il latino deve inoltre superare un esame scritto e orale in latino se non ha frequentato con successo il corso opzionale di latino nella scuola media.

 

Chi intende seguire il francese 2 (avanzati) deve inoltre superare un esame scritto e orale in francese se non ha frequentato con successo il corso opzionale di francese nella scuola media.

 

b)    da scuole estere o private non parificate del cantone o da scuole pubbliche o private di altri cantoni o svizzere all'estero non riconosciute ai sensi dell’O/RRM:

·      compimento entro l'anno civile dei quindici anni d'età;

·      curricolo scolastico regolare di nove anni;

·      sufficienti conoscenze della lingua italiana.

 

Esame scritto e orale: italiano, due altre lingue (almeno una: francese o tedesco), matematica.

Esame orale: scienze e storia.

L'esame è superato con al massimo due insufficienze non inferiori al 3, di cui non più di una nelle quattro materie con esame scritto.

 

Chi intende seguire un indirizzo linguistico deve inoltre superare un esame scritto e orale in ancora un’altra lingua in vista dell’opzione specifica.

 

Organizzazione degli esami di ammissione - art. 49 RSL

 

Gli esami di ammissione sono organizzati nella seconda metà di agosto.

 

 

 

 

Riferimenti:

 

 

Regolamento

degli studi liceali

(del 25 giugno 2008)

 

 

Titolo III

Ammissione

 

 

Ammissione alla prima liceo senza esami

Art. 42      Al primo anno del liceo possono iscriversi come allievi regolari senza esami di ammissione:

a)    gli allievi in possesso della licenza dalla scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media;

b)    gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni o da scuole svizzere all’estero, purché abbiano compiuto o compiano entro l’anno civile i 15 anni, conoscano sufficientemente la lingua italiana e abbiano concluso con successo un curricolo scolastico di nove anni, riconosciuto dal rispettivo cantone come conforme alle prescrizioni O/RRM. Sono riservate le disposizioni degli articoli 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.

 

Ammissione alla prima liceo con esame

Art. 43      1Al primo anno del liceo possono iscriversi come allievi regolari previo esame di ammissione:

a)    gli allievi che sono in possesso della licenza dalla scuola media, ma che non hanno i requisiti previsti dal Regolamento della scuola media;

b)    gli allievi che, avendo compiuto o compiendo entro l’anno civile i 15 anni e avendo frequentato regolarmente un curricolo scolastico di nove anni, provengono da scuole estere o da scuole private non parificate del cantone, da scuole pubbliche o private di altri cantoni o svizzere all’estero non riconosciute ai sensi dell’O/RRM.

2Sono riservate le disposizioni degli art. 5 e 13 della Legge sulle scuole medie superiori.

 

Esami e condizioni

a) allievi licenziati dalla scuola media senza i requisiti

Art. 44      1Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. a) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, tedesco, scienze, matematica.

2L’esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo una insufficienza non inferiore al 3.

3Gli allievi che intendono seguire il latino devono inoltre superare un esame scritto e orale di latino.

4Gli allievi che intendono seguire l’opzione specifica francese o spagnolo con francese  seconda o terza lingua, devono inoltre superare un esame scritto e orale di francese.

5Sono esonerati dall’esame di latino e di francese 2 gli allievi che hanno seguito il latino rispettivamente il corso opzionale di francese nella scuola media ottenendo la sufficienza.

 

b) allievi provenienti da altre scuole

Art. 45      1Gli allievi di cui all’art. 43 cpv. 1 lett. b) devono sostenere un esame di ammissione scritto e orale in italiano, in due altre lingue di cui almeno una lingua nazionale, matematica e un esame orale in scienze e in storia; la direzione dell’istituto, d’intesa con la Divisione della scuola, definisce per ogni caso gli esami di lingue che il candidato deve sostenere a dipendenza delle scelte curricolari e tenuto conto del precedente percorso scolastico.

2L’esame è superato con la sufficienza in tutte le materie o con al massimo due insufficienze non inferiori al 3, di cui non più di una nelle materie con esame scritto.

3Gli allievi che intendono seguire un’opzione specifica lingue devono inoltre sostenere e superare un esame scritto e orale in un’altra lingua scelta tra francese 1, francese 2 se il francese è scelto come opzione specifica, tedesco, inglese, latino.

4Gli allievi che intendono seguire l’opzione specifica inglese o spagnolo, con inglese terza lingua, devono inoltre sostenere e superare un esame scritto e orale di inglese.

5In casi eccezionali il Dipartimento può esonerare dall’esame di una lingua nazionale (francese o tedesco) un allievo proveniente da una scuola estera che, per il precedente curricolo scolastico, non è in grado di affrontarlo.

 

Organizzazione degli esami di ammissione

Art. 49      Gli esami di ammissione sono organizzati entro la fine di agosto, di regola in ogni istituto liceale.